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Sentenza n. 1988

333934
Cassazione penale, sezione I 18 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro

Sentenza n. 1988

disposizioni rese dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano in ordine alle attività di c.d. “osservazione del territorio” compiute dagli ultimi

Sentenza n. 1988

l’errata applicazione della legge penale e l’illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla

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motivazione in ordine alla estensibilità dei motivi di impugnazione dei coimputati appellanti.

Sentenza n. 1988

Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine

Sentenza n. 1988

relazione all’art. 75, comma 2 l. 685-75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze

Sentenza n. 1988

attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e adottava le conseguenti statuizioni in ordine alla determinazione delle pene.

Sentenza n. 1988

1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova

Sentenza n. 1988

responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di

Sentenza n. 1988

responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la

Sentenza n. 1988

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai

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di corruzione ex art. 321 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per tale reato: la censura veniva

Sentenza n. 1988

sequestri di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, dalla mancanza di idonee giustificazioni in ordine alla presenza degli imputati, nel

Sentenza n. 1988

conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell’imputato per il

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di sostanze stupefacenti e senza che nessuno dei collaboranti avesse fornito elementi a suo carico; b) vizi della motivazione in ordine alla

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della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all

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contraddizioni non rilevante dai giudici di merito; mancata prova dei requisiti essenziali dell’associazione; – illogicità e carenze logiche in ordine

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logici della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

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